LA COSTITUZIONE:
Dopo la vittoria restava ancora da risolvere un problema fondamentale:la
mancanza di una costituzione federale e di un governo centrale che unisse i
tredici stati in un'unica Confederazione ; solo in questo modo i tredici
stati sarebbero potuti diventare una nazione forte politicamente ed
economicamente. Su questo problema si fronteggiavano due posizioni
contrapposte:quella degli antifederalisti o nazionalisti che volevano un
governo centrale abbastanza forte e la posizione dei federalisti che
volevano difendere i poteri dei singoli stati. Nel 1787 una Convenzione di
delegati riunitasi a Filadelfia ,alla quale partecipavano i maggiori
esponenti della rivoluzione riuscì a raggiungere un compromesso tra le due
posizioni: fu così promulgata la Costituzione degli Stati Uniti d'America
che costituiva una repubblica presidenziale e democratica . Al comando vi è
un Presidente, eletto a suffragio universale indiretto, che detiene il
potere esecutivo ed è eletto ogni 4 anni (dal 1951 con il 22 emendamento è
permessa una sola rielezione) che è a capo del governo e sceglie i segretari
(ministri). Al governo centrale (Autorità Federale) furono riconosciuti
poteri decisionali solo in politica estera, in tema di difesa e finanze e
nel camp delle principali questioni di comuni interesse,quali l'esplorazione
e colonizzazione di nuovi territori. Il potere legislativo è affidato al
Congresso, composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, la Camera
è in carica per due anni ed è formata da cittadini eletti in proporzione al
numero d'abitanti dello stato, il Senato, in carica per 6 anni con rotazione
di un terzo di senatori ogni due anni,è formato da 2 senatori per ogni
stato. In questo modo gli artefici della costituzione avevano raggiunto un
compromesso tra i rappresentanti degli stati più popolosi, che volevano
un'elezione
in base alla proporzione con i loro abitanti e gli stati più piccoli che
proponevano lo stesso numero di rappresentanti per tutti gli stati. Il
potere giudiziario è affidato alla Corte Suprema (Supreme Court) composta da
nove membri nominati a vita dal Presidente. Essa è il vertice delle corti
federali di tutti gli stati, ha la facoltà di annullare quelle decisioni che
sono contrarie alla Costituzione e l'incarico di appianare eventuali
contrasti tra gli stati. Per garantire un certo equilibrio tra i poteri
costituzionali e per impedire che uno prevalesse sull'altro la Costituzione
prevede una serie di controlli reciproci:il Presidente può porre il veto di
sospensione sulle leggi del Congresso e questo a sua volta esercita un
controllo politico sull'attività del Presidente. La costituzione è formata
da un preambolo e da sette articoli ai quali dal 1791 al 1951 sono stati
aggiunti 22 emendamenti (articoli addizionali) i primi dieci si riferiscono
alla carta dei diritti che rispetta la libertà individuale (di
culto,parola,stampa,petizione,associazione,riunione) ,quello del 1863
abolisce la schiavitù, e il 22° preclude al Presidente la possibilità si
superare i due mandati presidenziali. Quindi si passò a decidere chi avesse
il diritto di voto :alcuni sostenevano il suffragio universale basandosi sul
principio dell'uguaglianza naturale di tutti gli uomini, altri sostenevano
il suffragio basato sul censo, cioè sulla ricchezza, sostenendo che i poveri
non sarebbero stati in grado di esprimersi su problemi di cui non avevano
competenza. Prevalse questa seconda linea: gli elettori furono i maschi
maggiorenni bianchi che avevano delle proprietà o pagavano le tasse da un
certo livello in su. I negri non avevano diritto al voto, ma gli Stati del
sud sfruttarono il fatto che essi costituivano in ogni modo una colazione
molto numerosa per aumentar il numero dei loro rappresentanti al Congresso e
fecero calcolare cinque negri come tre cittadini liberi. Solo cento anni
dopo nel 1870 ai neri fu concesso il diritto di voto, ma molti stati
emanarono leggi locali che cercavano in ogni modo di impedire loro di votare
(come il superamento di un esame di lettura e scrittura). Nonostante
l'accordo
rimasero le divergenze venutasi a manifestare già durante la guerra, quando
11 delle 13 colonie si erano costituite come Stati indipendenti: ciascuna
aveva redatto una Dichiarazione dei Diritti, una carta in cui,in base agli
ideali illuministici di libertà ed uguaglianza erano stati fissati i diritti
dei singoli cittadini ed i principi secondo i quali doveva essere
organizzato lo stato, contenuti in Costituzioni, documenti che stabilivano
gli uffici,le funzioni pubbliche ed i loro poteri. Durante il conflitto, il
Congresso,composto dai rappresentanti delle colonie, aveva coordinato tutte
le azioni militari e diplomatiche contro il comune nemico. Conclusa la pace
sarebbe stato opportuno conferire al Congresso maggiori poteri per difendere
l'indipendenza ottenuta e soprattutto rimuovere tutti quegli impedimenti
come la differenza delle monete e de dazi che ostacolavano le attività
commerciali fra gli Stati. Non tutti però erano del parere di limitare la
propria autonomia a favore di un governo centrale poiché diverse erano le
caratteristiche e le esigenze che li distinguevano. Si formarono due
correnti:quella dei federalisti (dal latino foedus cioè patto) favorevoli ad
un unione tra gli stati e quella dei repubblicani sostenitori delle
autonomie dei singoli stati. Per il momento la Costituzione conservava
alcuni limiti:il diritto di voto era precluso agli schiavi che
rappresentavano un sesto della popolazione ed erano esclusi da qualsiasi
esercizio politico ed ai pellirossa. Comunque la Costituzione americana
rivestiva un modello di riferimento per gli stati europei che videro
nell'America
la libertà come scrisse il marchese di LaFayette in una lettera alla
moglie:"Difensore di quella libertà che adoro,libero me stesso più che
altri,venendo come amico ad offrire i miei servizi a questa Repubblica così
interessante, io non porto che la mia franchezza e la mia buon
volontà;nessuna ambizione,nessun interesse particolare,lavorando per la mia
gloria io lavoro per la loro felicità.la felicità dell'america è intimamente
legata alla felicità di tutta l'umanità. Essa diventerà il rispettabile e
sicuro asilo della virtù, dell'onesta, della tolleranza, dell'uguaglianza, e
di una tranquilla libertà."
LA COSTITUZIONE AMERICANA
1787
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la
nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità
all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere
generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono
della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti
d'America.
ARTICOLO I
Sezione 1.
- Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un
Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei
Rappresentanti.
Sezione 2.
- La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni
dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i
requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del
Parlamento dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia
raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati
Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui
sarà eletto.
Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati
che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero
che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi
quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed
esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del rimanente della
popolazione.Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima
riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni,
secondo le norme che verranno stabilite per legge.
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila
abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che
quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto
di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le
Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York
sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno,
il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia
tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già
organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali
seggi.Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre
cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il
Presidente o i membri del Congresso.
Sezione 3.
- Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato,
eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore
disporrà di un voto.Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima
elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente
eguale.
I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del
secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno,
quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni
venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell'intervallo tra le sessioni
della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra
causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere
a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che
conferirà i seggi vacanti.
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia
da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della
elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto.Il Vicepresidente degli
Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di
pareggio dei voti.Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un
Presidente protempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o
quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.Il Senato
avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d'impeachment .
Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o
impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli
Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato
potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei
membri presenti.
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di
allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati
Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma
il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad
incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.
Sezione 4.
- La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei
Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma
il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste
norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere
eletti.Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione
dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato
per legge un altro giorno.
Sezione 5.
- Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e
dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due
Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il
numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in
giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire,
ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di
ricorrere.
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per
condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad
espulsioni.Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo
pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere
segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra
una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri
presenti, inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il
consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare
in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6.
- I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni
un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli
Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento
della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la
sessione, sia nel recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i discorsi
pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno
essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato
eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle
dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione
ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un
impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle
due Camere anche conservi tale impiego.
Sezione 7.
- Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono
avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può
concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti
qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e
della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire
legge, al Presidente degli Stati Uniti.
Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo
rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e
questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di
nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri
della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo
sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra Camera,
da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà
approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge.In
tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con
appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei
verbali delle rispettive Camere.
Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà
stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo
acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il
Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli
sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge.Tutte
le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il
concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono
essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima
che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente
essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto
prescritto per i progetti di legge.
Sezione 8.
- Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi;
di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al
benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i
dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con
le tribù indiane;di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le
leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;
di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle
straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;
di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta
corrente degli Stati Uniti;
di stabilire uffici e servizi postali;
di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per
periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro
scritti e sulle loro scoperte;
di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto
mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;
di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di
stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;
di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere
stanziata a questo scopo per più di due anni;
di creare e mantenere una Marina militare;
di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di
terra e di mare;
di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi
dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni;
di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di
disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio
degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e
la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal
Congresso;
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel
distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati
particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli
Stati Uniti;
e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso
della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di
fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di
utilità pubblica;
di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di
cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione
investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici.
Sezione 9.
- L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati
attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere non potrà
essere vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta
sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci
dollari per persona.Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non
quando, in caso di ribellione o d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.Non potrà essere imposto
testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e
della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati
come disposto più sopra nella presente legge.Nessuna tassa e nessun diritto
potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati.
Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali
ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad
uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad
entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a
stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente
un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche.Gli Stati Uniti
non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un
posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà,
senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o
titoli da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero.
Sezione 10.
- Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali;
o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta;
o emettere titoli di credito;
o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante
monete d'oro o d'argento;
o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna
legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni
derivanti da contratti;
o conferire titoli di nobiltà.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o
diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad
eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione
alle proprie leggi di ispezione;
e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da
qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione
della Tesoreria degli Stati Uniti;
e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da
parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta
sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in
tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze
straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di
pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.
ARTICOLO II
Sezione 1.
- II Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere
esecutivo.
Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e
quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel
modo seguente:Lo Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi
organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei
Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al
Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che
abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà
essere nominato elettore.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio
segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo
stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che
hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista
sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del
governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato.Il
Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo
dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente,
sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli
elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale
maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei
Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per
Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse
la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente
tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti.Nell'elezione
del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza
di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale
scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi
degli Stati, ma per la validità dell'elezione saranno necessari i voti della
meta più uno di tutti gli Stati.
In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto
il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente.Se due
o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà
fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può
determinare l'epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui
questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per
tutti gli Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque,
cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà
adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere
eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia
residente negli Stati Uniti da 14 anni.
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di
dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla
sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà
provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o
di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale
pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale
funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga
eletto il nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un'indennità,
che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale
egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun
altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.Prima di
entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con
giuramento o impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o affermo)
solennemente che adempirò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati
Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la
Costituzione degli Stati Uniti".
Sezione 2.
- Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli
Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al
servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per
iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su
ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche
l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini
compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di
incriminazione da parte della Camera (impeachment).
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere
trattati, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei Senatori presenti;
designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli
ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte
Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui
nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba
essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge,
devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà
opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei
singoli dicasteri.
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero
vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante
nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione
successiva.
Sezione 3.
- Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni
dell'Unione e raccomanderà all'esame del Congresso quei provvedimenti che
riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie,
convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra
le Camere circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli
parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà
cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i
funzionari degli Stati Uniti.
Sezione 4.
- Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli
Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio ove. in seguito ad accusa mossa
dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento. di concussione o di altri
gravi reati.
ARTICOLO III
Sezione 1.
- II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema
e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta
creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di
grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno
indegni con la loro condotta (during good behavior), e ad epoche fisse
riceveranno per i loro servizi un'indennità che non potrà essere diminuita
finche essi rimarranno in carica.
Sezione 2.
- Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità,
che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi
degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro
autorità;
a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti
diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la
giurisdizione marittima;
alle controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un
altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso
Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno
Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti
diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la
Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra
menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che
in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso.Il
giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera
dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà
tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il
crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terra
nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.
Sezione 3.
- Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver
impugnato le armi contro di essi, o l'aver fatto causa comune con nemici
degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato
colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che
siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli
confessi la sua colpa in pubblico processo. II potere di emettere una
condanna per alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di
tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca
di beni se non durante la vita del colpevole.
ARTICOLO IV
Sezione 1.
- In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti,
ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il
Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la
validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata,
nonché gli effetti della validità stessa
Sezione 2.
- I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i
privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di
altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un
altro Stato, sarà - su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è
fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il
reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno
degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un
altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in
vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su
richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali
prestazioni sono dovute.
Sezione 3.
- Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per decisione del
Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la
giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere
formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi,
senza il consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del
Congresso.
Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e delle altre
proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le
misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna
disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo
pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati
Uniti o da uno dei singoli Stati.
Sezione 4.
- Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione la forma di governo
repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e - su
richiesta degli organi legislativi o del Potere esecutivo (quando il
Legislativo non possa essere convocato) - contro violenze interne.
ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno
necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su
richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una
Convenzione per proporre gli emendamenti.
In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come
parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle
Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni
riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro
modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta
stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potrà modificare in
alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo I, e che
nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della
parità di rappresentanza nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente
Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente
Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione.La presente Costituzione
e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e
tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli
Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of
the Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi,
quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o
nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature
dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello
giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno
tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la
presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai
imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli
Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far
entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal
modo ratificata. Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati
presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell'anno del Signore
1787, e dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.
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